1. Il Collegio dei Probiviri:
a. delibera, in ultima istanza, sul ricorso di cui all'art. 12, comma 2;
b. si pronuncia su qualsiasi questione che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo Nazionale deferiscono al suo parere.
2. La deliberazione ed il parere di cui al comma 1, devono essere espressi a maggioranza entro sessanta giorni dalla loro ricezione e riportati in un precesso verbale, firmato da tutti gli intervenuti.
3. La deliberazione di cui al comma 1, lettera a., deve essere notificata, per iscritto, all'interessato a cura della Presidenza Nazionale.
4. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione, chiedendo agli organi centrali e periferici dell’Associazione che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.
5. Uno dei componenti del Collegio dei Probiviri può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri, che eleggono, nel loro ambito, il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali.
L’attuale Collegio dei Probiviri è così composto:
Presidente
Gen. B. MAENZA Angelo
Membri
Fin. CINQUE Giovanni
S.Ten. DE FILIPPIS Rocco