La Sezione è l’organo periferico che realizza le finalità dell’Associazione.
L’istituzione delle Sezioni è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale, il quale, durante la fase costitutiva nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.
L’identificazione della Sezione è determinata dalla sua sede, preceduta dalla sua intitolazione.
Le Sezioni non possono avere, di norma, meno di quindici soci con diritto a voto.
La Sezione programma ed attua le sue iniziative nel rispetto degli indirizzi e delle programmazioni del Consiglio Nazionale godendo, peraltro, di piena autonomia decisionale e amministrativa.
Il programma di Sezione, in ogni caso:
1. comprende le iniziative e le attività di rilievo;
2. è stabilito nel rispetto degli orientamenti emersi nelle riunioni indette dal competente Consigliere Nazionale, prima che sia convocata l’adunanza di fine d’anno del Consiglio Nazionale.
Il territorio della Sezione corrisponde, in linea di massima, a quello del Comune ove è ubicata. Nelle grandi città, qualora il numero dei soci della Sezione sia superiore a cinquecento, possono essere costituite altre Sezioni, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
Le Sezioni debbono corrispondere, per motivi del loro ufficio, direttamente con gli Organi Centrali dell’Associazione, informando, per conoscenza, nei casi più rilevanti, il Consigliere Nazionale, salvo i necessari ed opportuni contatti con i Comandi locali del Corpo. Esse possono intraprendere, per l’applicazione dell’attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune a livello locale per fini assistenziali.
Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, ad appartenenti al Corpo caduti in guerra, in servizio o decorati al Valor Militare o Civile o che, comunque, per meriti acquisiti nella carriera abbiano meritato la riconoscenza dei posteri.
La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale per il tramite del Consigliere Nazionale competente per la Regione o gruppo di Regioni, da almeno quindici soci ordinari, di cui almeno dieci aspiranti non ancora soci dell'Associazione, residenti nel Comune o Comuni limitrofi ove la Sezione dovrebbe essere istituita.
Le Sezioni tengono aggiornati il registro o schedario dei soci, nonché il giornale di cassa ove sono registrati tutti i fatti contabili, l’inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali e quello dei bilanci preventivi e dei rendiconti di cassa.
In caso di scioglimento di una Sezione i soci della stessa potranno essere iscritti di diritto, a domanda, ad altra Sezione limitrofa. Le cariche sociali eventualmente ricoperte presso la disciolta Sezione costituiscono requisito valido ai fini della rieleggibilità presso la nuova Sezione di appartenenza.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è costituito, se ritenuto opportuno, nelle Sezioni con almeno 500 Soci, su deliberazione del Consiglio di Sezione. Esso è composto dal Presidente di Sezione, dal Vicepresidente e da quattro consiglieri scelti dallo stesso Consiglio di Sezione. Il Comitato delibera sulle questioni di ordinaria amministrazione, salvo il caso d’urgenza per il quale le decisioni adottate sono ratificate dal Consiglio di Sezione (art. 43 dello Statuto).
Il Consiglio di Sezione, all’atto della compilazione del bilancio preventivo, indica, nella relazione che lo accompagna, quali somme possono essere spese per ogni singola manifestazione preventivamente individuata, sulla scorta delle precedenti esperienze.
Il Consiglio di Sezione può stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, non obbligatori, rispetto alle quote sociali, allorquando si renda necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie (art. 42 dello Statuto).
Per le somme depositate dalle Sezioni presso un istituto di credito, è aperto un conto corrente o un libretto di risparmio intestato all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), Sezione del luogo, con le firme disgiunte del Presidente e del Segretario-economo della Sezione. Per la gestione del predetto conto corrente o libretto di risparmio, si osservano le disposizioni previste dal presente Statuto per l’Economo della Presidenza Nazionale.