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L’Associazione è composta da soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti e onorari.
Sono soci ordinari tutti coloro, compresi gli allievi degli Istituti di Istruzione del Corpo, che con qualsiasi grado hanno fatto parte della Guardia di Finanza, nonché i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani maggiorenni di soci dell’Associazione.
Sono soci onorari i Comandanti Generali e i Comandanti in Seconda della Guardia di Finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, i Generali delle altre Forze Armate in servizio nel Corpo, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, che sono nominati su proposta del Presidente Nazionale dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Nazionale. Possono essere nominati soci onorari i Generali ed i Colonnelli in servizio e quelli iscritti all’Associazione che acquisiscono particolari benemerenze, nonché i membri del Consiglio Nazionale, dopo la cessazione dalla carica, previa proposta motivata del Comitato Esecutivo Nazionale votata all’unanimità e ratificata dal Consiglio Nazionale.
Sono soci benemeriti i Finanzieri in congedo ed in servizio di ogni grado, nonché gli estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nonché del Consiglio di Sezione, tramite i competenti Consiglieri Nazionali.
Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni di Finanzieri in congedo e in servizio di ogni grado, nonché i militari in congedo delle Forze Armate e gli appartenti alle Forze di Polizia, gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai Consigli di Sezione.
Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di soci sostenitori, i soci ordinari, simpatizzanti e benemeriti che versano la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella normale.
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Acquistano la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 5 ne fanno domanda, su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione, alla Sezione del Comune di residenza o limitrofi alla Sezione di gradimento, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.
Le notizie personali e la certificazione dei requisiti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L’iscrizione decorre dalla data stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.
Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell’iscrizione.
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Non possono far parte della Associazione coloro che:
- hanno riportato condanna per delitto doloso;
- sono cessati dal servizio nel Corpo per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego di rafferma;
- non hanno comunque mantenuto una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenervi per qualsiasi motivo;
- sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici
o dimessi da Istituti di Istruzione militare, per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita
militare.
Per gli stessi motivi, coloro che sono già iscritti all’Associazione sono soggetti alla perdita della qualità di socio a decorrere dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della Sezione di appartenenza. Il socio escluso o sospeso deve astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire alla Sezione la tessera sociale dell’Associazione.
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Il socio ha:
a) il dovere di:
- versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e
materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non
leda l’onorabilità ed il prestigio della Guardia di Finanza, dell’Associazione e degli Organi Sociali, e
che sia riguardoso verso gli altri soci.
b) ha il diritto di:
- ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- godere dei benefici previsti.
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Per l’elezione delle cariche sociali centrali e periferiche hanno diritto all’elettorato attivo e passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se Finanzieri in congedo.
Possono ricoprire cariche sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se Finanzieri in congedo, iscritti all’Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica sociale.
Il requisito del periodo di iscrizione all’Associazione non si richiede per ricoprire le cariche sociali delle nuove sezioni.
I militari in congedo soci onorari dell’Associazione possono esercitare l’elettorato attivo e passivo dopo un anno dalla nomina.
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Le gerarchie e le precedenze, tra i soci, sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado.