1. L’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.);
- é stata costituita con il Congresso di Roma del 16 – 18 gennaio 1927;
- é stata eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377;
- é apolitica, apartitica e non ha fini di lucro;
- é posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che le attua per mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- fa parte integrante del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma ed è iscritta all’Albo delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma,tenuto dal Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 937 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- é iscritta al n. 958/2013 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.
2. L’Associazione ha sede centrale in Roma. L’organizzazione centrale e periferica è stabilita dal Titolo III.