Titolo I - Generalita'

TITOLO I - GENERALITA'

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Art. 1
Natura e sede

      1. L’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.);
    1. é stata costituita con il Congresso di Roma del 16 – 18 gennaio 1927;
    2. é stata eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377;
    3. é apolitica, apartitica e non ha fini di lucro;
    4. é posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che le attua per mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
    5. fa parte integrante del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma ed è iscritta all’Albo delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma,tenuto dal Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 937 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
    6. é iscritta al n. 958/2013 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.

      2. L’Associazione ha sede centrale in Roma. L’organizzazione centrale e periferica è stabilita dal Titolo III.
Art. 2

 

  1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. promuovere e cementare l’unione di tutti i militari in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza, mantenendo vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e dell’A.N.F.I., il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare ed il senso dell’onore;
    2. conservare e rafforzare i sentimenti di fratellanza e di solidarietà tra i Finanzieri in servizio e quelli in congedo e tra essi e gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e rispettive associazioni;
    3. promuovere ogni attività per favorire l’accesso dell’Associazione ai vari organismi interassociativi, costituiti tra le altre associazioni aventi scopi affini;
    4. onorare degnamente i Caduti in guerra o per motivi di servizio;
    5. partecipare alle manifestazioni di carattere militare e commemorative anche con la componente del servizio attivo, con le altre Forze Armate e di Polizia e con le altre Associazioni  Combattentistiche e d’Arma;
    6. sviluppare attività per il conseguimento di finalità assistenziali, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività, con particolare riferimento ai soci, ai Finanzieri in servizio e ai rispettivi familiari. Tali finalità sono perseguite anche attraverso la costituzione da parte dell'A.N.F.I.  e dei relativi soci di collaterali Associazioni ed Enti non lucrativi, i cui principi e finalità siano conformi a quelli dell'Associazione;
    7. promuovere l’assistenza a favore dei soci in quiescenza in materia pensionistica e giuridica, avvalendosi del Centro di Assistenza Legale e Pensionistica, nonché di analoghe strutture territoriali;
    8. instaurare i necessari rapporti con tutte le Istituzioni centrali e territoriali per favorire il conseguimento degli scopi di cui alle precedenti lettere f. e g.;
    9. svolgere ogni possibile attività di volontariato, per il superamento di difficoltà morali e materiali della collettività;
    10. concorrere alle attività di protezione civile ed assicurare collaborazione alle Istituzioni statuali  e/o territoriali, in aderenza alla specificità delle esperienze acquisite in servizio;
    11. prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, nell’ambito della sicurezza urbana. A tale attività non concorrono i soci in servizio.
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