Titolo III - Ordinamento

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Generalità

Art. 14

Organizzazione

  1. Sono organi centrali dell’Associazione: 
    1. la Presidenza Nazionale, che comprende:
      -  il Presidente Nazionale;
      -  il Vicepresidente Nazionale Vicario;
      -  i  due  Vicepresidenti  Nazionali  (uno  per  l’Italia  settentrionale  ed uno per l’Italia centro-meridionale),  come  da  ripartizione  territoriale  stabilita dal Consiglio Nazionale;
      -  il Segretario Generale
      -  il Vicesegretario Generale;
      -  l’Economo;
      -  il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”;
      -  il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica; 
    2. il Consiglio Nazionale;
    3. il Comitato Esecutivo Nazionale;
    4. il Collegio dei Sindaci;
    5. il Collegio dei Probiviri;
    6. il Consiglio di Amministrazione del periodico “Fiamme Gialle”. 
  2. La Presidenza Nazionale, per specifiche e comprovate esigenze, con delibera del Consiglio Nazionale, può avvalersi di personale esterno all’Associazione.
  3. La Presidenza Nazionale si avvale, per il coordinamento territoriale, dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale e, per lo svolgimento di incarichi specifici, dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma.
  4. Il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Redazione del periodico “Fiamme Gialle”   hanno  sede presso la Presidenza Nazionale.
  5. Sono organi periferici dell’Associazione: 
    1. la Sezione, che comprende:
      -  l’Assemblea:
      -  il Presidente;
      -  il Vicepresidente;
      -  il Consiglio di Sezione;
      -  il Comitato Esecutivo, ove istituito;
      -  il Collegio dei Sindaci;
      -  il Segretario;
      -  l’Economo;
    2. il Nucleo, eventualmente costituito nell’ambito della Sezione.
  6. La struttura amministrativa della Sezione è costituita dal Segretario e dall’Economo.
  7. Le  funzioni amministrative, centrali e periferiche,  del Segretario, del Vicesegretario e dell’Economo possono essere ricoperte da soci non eletti alle cariche sociali.
Art. 15

Compiti della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale e della Sezione.

  1. Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale, il Consigliere Nazionale  e la Sezione, ciascuno al proprio livello:
    1. si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
    2. promuovono iniziative per la solidarietà, l’assistenza in ogni settore e l’associazionismo e partecipano, nei limiti delle possibilità, ad  attività di volontariato, di protezione civile e di sicurezza urbana;
    3. intervengono alle cerimonie ufficiali dei Comandi della Guardia di Finanza e degli Organi Istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti delle Forze Armate e di Polizia;
    4. concorrono a mantenere viva la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo e delle attività svolte dall’Associazione;
    5. intrattengono rapporti con il competente Comando territoriale della Guardia di Finanza.
Art. 16

Elezione e durata delle cariche sociali

  1. La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Il socio, che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.
  2. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la decadenza di tutti gli organi centrali di cui all’art. 14.
  3. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.
    Ove risultino contestualmente scoperte le cariche di Presidente Nazionale e di Vicepresidente Nazionale Vicario, il Vicepresidente Territoriale, più elevato in grado, convoca il Consiglio Nazionale che designa, tra i suoi componenti, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri, il Presidente ad interim, con il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione e di indire, entro e non oltre 20 giorni dalla delibera, nuove elezioni per le suddette cariche. La delibera sarà sottoposta alla ratifica dell'Autorità Tutoria.
  4. Tutte le altre cariche sociali elettive, che per qualsiasi ragione rimangono vacanti, sono ricoperte dal socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza si procede a nuove elezioni. 
  5. Le cariche sociali e gli organi collegiali della Sezione sono eletti contemporaneamente. La cessazione dal mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di tutte le altre cariche sociali. 
Art. 17

Provvedimenti di anticipata cessazione e decadenza di organi collegiali e cariche sociali

  1. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo Nazionale delibera la sospensione e nomina un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione ed all’indizione delle  elezioni, da effettuare entro un termine di tre mesi dalla deliberazione.
  2. Nel caso sussistano gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale può:
    a. deliberare la decadenza di un organo collegiale;
    b. disporre lo scioglimento di Sezioni o di Consigli;
    c. nominare un Commissario con l’incarico di provvedere ad indire nuove elezioni, da effettuare entro un termine di tre mesi dalla data della  deliberazione.
  3. Se i casi di cui  ai commi 1 e 2 riguardano  il Consiglio  Nazionale  o  il  Comitato  Esecutivo  Nazionale, provvedono  rispettivamente l’Autorità Tutoria  o  il Consiglio  Nazionale.
  4. L’anticipata cessazione della carica sociale può avvenire per sopravvenuta perdita o per sospensione cautelare dalla qualità di socio di cui all’art. 7 e per sospensione o radiazione di cui all’art. 9 ovvero per impedimento, dimissioni o decadenza.
  5. Sono cause di impedimento la malattia e l’assenza giustificata che non consentono l’esercizio delle funzioni per più di sei mesi.
  6. I comportamenti e le attività palesemente contrarie ed estranee alle finalità ed ai principi statutari possono costituire motivo di decadenza dalle cariche sociali rivestite, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.
  7. Il Presidente di ciascun organo collegiale decade dall’incarico quando, scaduti trenta giorni dai termini statutari, omette, senza giustificato motivo, di convocare l’organo che presiede.
  8. Il membro di ciascun organo collegiale decade dall’incarico in caso di ingiustificata assenza per almeno tre adunanze consecutive nel corso di  un biennio del mandato.
  9. Il componente di un organo sociale, cessato anticipatamente dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4. Non possono subentrare per  sostituzione più della metà dei componenti dell’organo sociale interessato.
  10. Il socio che riveste una carica centrale o periferica è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Nazionale, su proposta del:
    a. Comitato Esecutivo Nazionale, se trattasi di socio che riveste una carica centrale; 
    b. Vicepresidente Nazionale competente, se trattasi di Presidente di Sezione o del Consigliere Nazionale competente, previa deliberazione della metà più uno dei componenti il Consiglio di Sezione, se trattasi di socio che riveste altra carica periferica.
  11. Il provvedimento di decadenza è assunto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo Nazionale.

CAPO II - Norme comuni agli organi sociali

Art. 18

                                                                           Organi deliberanti dell’Associazione
1. La potestà deliberante spetta ai soci che la esercitano secondo le modalità e nei tempi fissati dal presente Statuto. I soci si riuniscono in Assemblea presso le Sezioni di iscrizione:
a. per eleggere i componenti degli organi collegiali in sede centrale ed in sede periferica;
b. quando il Consiglio Nazionale ed i Consigli di Sezione ne ravvisano la necessità;
c. su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
2. Sono delegati ad esercitare la potestà deliberante:
a. il Consiglio Nazionale;
b. il Consiglio di Sezione.
3. Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Sezione deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia, trasparenza e reciproco rispetto.
4. Al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Sezione rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro demandate dallo Statuto, gli altri organi dell’Associazione.

Art. 19

Convocazioni degli organi collegiali

  1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso, mediante fax o posta elettronica o documento cartaceo, fatto pervenire ai rispettivi membri almeno dieci giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza.
  2. Qualora, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
  3. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiederne una nuova con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.
Art. 20

Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali:
    1. sono  assunte, ove non sia diversamente previsto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza;
    2. sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, successivamente trascritto, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni dalla data della sua spedizione ai membri del collegio;
    3. impegnano l’Associazione limitatamente al contenuto dei verbali ritualmente approvati. In difetto di verbalizzazione ciascuno assume le responsabilità personali degli atti compiuti.
  2. I membri dell’organo collegiale sono esenti da eventuali responsabilità, relative al contenuto della delibera, allorché hanno fatto verbalizzare il loro dissenso.
  3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, a voto palese, salvo che, su istanza di uno dei suoi componenti, venga richiesto il voto segreto.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno pubblicate sul sito dell’Associazione.
Art. 21

Altre forme di deliberazioni

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale, per ragioni di urgenza o per altri particolari motivi, ha facoltà di sentire il Consiglio Nazionale sulle questioni di sua competenza. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato Esecutivo Nazionale compila l’ordine del giorno e lo invia ai componenti del Consiglio Nazionale, che esprimono il loro voto su ciascuna questione.
  3. Il Comitato Esecutivo Nazionale riscontra i voti espressi ed, in conformità dell’accertata maggioranza, adotta le deliberazioni che sono verbalizzate e comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, con invio del relativo verbale.
  4. E’ ammessa la possibilità di effettuare riunioni a mezzo video conferenza, o per mezzo di altri sistemi tecnologici avanzati.

Capo III - Attribuzioni e compiti

Art. 22

Presidente Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.
  2. Il Presidente Nazionale è eletto, su base nazionale, tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico. Egli:
    1. rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, curando i contatti con l’Autorità Tutoria, che  informa delle vicende di rilievo, e con le Autorità civili, militari e religiose, nonché con il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma;
    2. ha la firma legale del sodalizio;
    3. vigila sull’attività sociale e sulla corretta utilizzazione dei segni distintivi dell’Associazione, tutelandone l’immagine ed il prestigio;
    4. convoca il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando l’ordine del giorno;
    5. indice le elezioni generali ed i referendum nazionali;
    6. propone all’approvazione del Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale, dell’ Economo e del Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”,  indicando i rispettivi nominativi, scelti tra i  soci. Qualora sia scelto per tali incarichi uno dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma, questi è sostituito con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti;
    7. definisce, con propria determinazione, per quanto non previsto dallo Statuto, l’assetto organizzativo della Presidenza Nazionale;
    8. emana le disposizioni di carattere generale, che ritiene necessarie, per la corretta applicazione delle norme dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché  per l’operatività dell’Associazione;
    9. ha facoltà di conferire incarichi o deleghe ai Vicepresidenti o ai componenti il Consiglio Nazionale;
    10. può irrogare o proporre sanzioni per il personale in congedo della Presidenza Nazionale;
    11. ha la facoltà di effettuare visite e controlli agli organi dell’Associazione, nonché di attribuire    funzioni ispettive, per l’esame di situazioni particolari, ai Vicepresidenti Nazionali o ai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale.
Art. 23

Vicepresidenti Nazionali

  1. Il Vicepresidente Nazionale Vicario è eletto, su base nazionale, tra i soci  che si siano candidati per lo specifico incarico. Egli:
    1. è membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
    2. collabora con il Presidente Nazionale e può ricevere deleghe specifiche o incarichi di rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi dell’Associazione;
    3. partecipa con il Presidente Nazionale e lo sostituisce, in caso di assenza, alle più importanti manifestazioni associative;
    4. subentra nella carica di Presidente Nazionale ai sensi dell’articolo 16.
  2. I due Vicepresidenti Nazionali, con residenza  nelle aree geografiche di rispettiva competenza, sono eletti tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico dagli iscritti nelle Sezioni delle Regioni di pertinenza. Essi:
    1. sono membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
    2. collaborano con il Presidente Nazionale, dal quale possono ricevere deleghe specifiche o incarichi di rappresentanza, a livello nazionale e locale, nonché di effettuare visite e controlli agli organi dell’Associazione nell’ambito del loro mandato;
    3. svolgono, d’intesa con il Presidente Nazionale, ogni attività ed assumono le opportune iniziative, nell’ambito di competenza, per il perseguimento dei fini associativi;
    4. partecipano alle più importanti manifestazioni a livello nazionale e locale ed all’organizzazione delle stesse allorché  si svolgano nell’area di competenza;
    5. vengono informati dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale di ogni situazione di rilievo;
    6. provvedono a quanto previsto dagli artt. 10, 12 e 17, comma 10, lettera b.

CAPO IV - Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 24

Compiti del Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio Nazionale esprime la volontà dell’Associazione ed è il supremo organo regolatore della sua attività sul piano nazionale. Si riunisce nella sede centrale dell’Associazione o, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.
  2. Il Consiglio Nazionale:
    1. cura il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
    2. sovrintende all’andamento generale dell’Associazione;
    3. stabilisce il programma nazionale di massima ed i criteri ai quali deve uniformarsi l’attività del Comitato Esecutivo Nazionale;
    4. esamina ed approva la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite ed  il rendiconto economico-patrimoniale;
    5. determina, per gravi motivi, lo scioglimento di organi collegiali o la loro decadenza;
    6. nomina il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale, l’Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”, su proposta del Presidente Nazionale, tra i soci;
    7. nomina, nei casi previsti, un Commissario con l’incarico di indire nuove elezioni entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data della deliberazione, con le stesse funzioni del Consiglio di Sezione;
    8. fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 6, dichiara, su proposta dei due terzi dei propri componenti, la decadenza del Presidente, dei Vicepresidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e, su proposta del Presidente, quella del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale;
    9. propone modifiche allo Statuto dell’Associazione;
    10. fissa l’entità della quota associativa minima, comprensiva della parte destinata alla Presidenza Nazionale, a titolo di contributo spese, per l’assolvimento, a livello centrale, dei fini istituzionali;
    11. determina la somma che la Presidenza Nazionale devolve, annualmente, al periodico “Fiamme Gialle”, a titolo di contributo spese per la sua pubblicazione e spedizione;   
    12. provvede alla nomina delle cariche sociali onorarie di competenza;
    13. determina la ripartizione territoriale per i due Vicepresidenti Nazionali ed il numero dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale di cui all’art. 14;
    14. stabilisce la turnazione dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale che partecipano al Comitato Esecutivo.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere e., f. e g. sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti, aventi diritto al voto. Quelli di cui alla lettera h. sono adottati a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, aventi diritto al voto. 
  4. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui al comma 3, il Consiglio Nazionale delibera ai sensi dell’art. 20, comma 1.
Art. 25

Composizione del Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio Nazionale è composto:
    1. dal Presidente Nazionale;
    2. dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
    3. dai due Vicepresidenti Nazionali;
    4. dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale, nominati dal Consiglio Nazionale,  senza diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
    5. dai Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, di massima uno per ciascuna Regione o gruppo di Regioni, secondo le determinazioni del Consiglio Nazionale;
    6. da tre Consiglieri Nazionali, aventi residenza  a Roma, eletti  su base nazionale. 
Art. 26

Adunanze ordinarie e straordinarie

  1. Le adunanze ordinarie del Consiglio Nazionale avvengono, di massima, una volta ogni semestre. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando sono ritenute necessarie dal Presidente Nazionale o, in caso di richiesta con specificazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale, aventi diritto al voto.
  2. Le adunanze sono indette dal Presidente Nazionale e la data e l’ordine del giorno sono resi noti almeno dieci giorni prima della data stabilita.
  3. I componenti del Consiglio Nazionale, aventi diritto di voto, possono richiedere l’inserimento nell’ordine del giorno di problematiche d’interesse generale, facendo pervenire, in tempo utile, specifica proposta, corredata da annessa relazione illustrativa.
Art. 27

Validità delle adunanze

  1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto più uno.
Art. 28

Attribuzioni dei Consiglieri Nazionali

  1. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, eletti su base regionale, hanno funzioni di promozione, coordinamento, assistenza e pubbliche relazioni, nell’ambito dell’area di rispettiva competenza, per il perseguimento degli scopi associativi. Per tale attività possono avvalersi della struttura delle Sezioni di competenza. A tal fine, essi:
    1. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale secondo la turnazione stabilita dal Consiglio Nazionale;
    2. convocano le riunioni dei Presidenti delle Sezioni almeno una volta l’anno ed ogni qual volta si renda indispensabile. Le convocazioni sono sospese a decorrere dall’inizio della procedura per l’elezione degli organi centrali fino alla proclamazione degli eletti;
    3. forniscono assistenza, consulenza e supporto alla organizzazione, allo sviluppo ed al potenziamento delle Sezioni e vigilano sull’osservanza dello Statuto e dei fini dell’Associazione;
    4. mantengono relazioni con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza, con le Autorità militari e civili e con le altre Associazioni d’Arma;                                                                                                               
    5. eseguono, per incarico del Presidente Nazionale o del competente Vicepresidente Nazionale ovvero d’iniziativa, motivati controlli ed inchieste;
    6. hanno facoltà di visitare le Sezioni di competenza e partecipare ai Consigli di Sezione;
    7. vengono informati dai Presidenti di Sezione sui programmi, sulle iniziative e sulle attività delle Sezioni e provvedono al loro coordinamento allorché hanno rilevanza o interessano più province;
    8. prendono parte alle più importanti manifestazioni che interessano l’Associazione nella rispettiva area territoriale;
    9. ricevono, per conoscenza, copia dei verbali e dei rendiconti delle Sezioni di competenza;
    10. informano il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale competente di ogni situazione di rilievo.
  2. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 1 assumono la denominazione di Consigliere Nazionale per la/le Regione/i di competenza.
  3. I tre Consiglieri Nazionali, di cui all’art. 25, lettera f.:
    1. fanno parte del Consiglio Nazionale e partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo;
    2. svolgono incarichi specifici, in aderenza alle linee programmatiche, alle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale o su mandato del Presidente Nazionale.
Art. 29

Compiti del Comitato Esecutivo Nazionale

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è diretta emanazione del Consiglio Nazionale e costituisce l’organo di gestione ordinaria dell’Associazione.
  2. Si riunisce, di massima, una volta al mese nella sede dell’Associazione in Roma e, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione ai suoi componenti.
  3. Il Comitato Esecutivo Nazionale:
    1. promuove le iniziative e le attività per la realizzazione dei fini statutari;
    2. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
    3. vigila sulla vita dell’Associazione, in tutte le sue manifestazioni, riferendo al Consiglio Nazionale ogni situazione meritevole di attenzione;
    4. adotta i provvedimenti sanzionatori di sua competenza ed istruisce quelli demandati al Consiglio Nazionale;
    5. predispone il programma annuale di massima delle attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
    6. approva il rendiconto, di norma mensile, delle entrate e delle uscite;
    7. definisce la previsione annuale delle entrate e delle uscite, il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
    8. amministra il patrimonio sociale, promuovendo le necessarie deliberazioni da parte del Consiglio Nazionale per le spese di straordinaria amministrazione;
    9. istruisce le trattazioni per la nomina dei soci onorari, sulla base delle proposte pervenute, che dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale;
    10. controlla gli atti e la corrispondenza di sua competenza proveniente dalle Sezioni, accertandone la piena conformità alle disposizioni ed alla normativa dell’Associazione;
    11. delibera la nomina  a socio benemerito ed a Presidente Onorario di Sezione;
    12. assume, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, con l’obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale;
    13. esamina ed approva le proposte, motivate dagli organi sociali, di sovvenzioni e di sussidi alle Sezioni ed ai soci che si trovino in particolari condizioni di bisogno, considerando, ove possibile, i criteri adottati dai Comandi della Guardia di Finanza;
    14. dichiara nulli i verbali delle elezioni tenute presso le Sezioni e quelli delle riunioni dei Consigli di Sezione e dei Comitati eventualmente costituiti, qualora contengano deliberazioni non conformi alle norme statutarie o alle finalità dell’Associazione. Tali provvedimenti sono soggetti a ratifica del Consiglio Nazionale.
Art. 30

Composizione del Comitato Esecutivo Nazionale

  1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:
    1. dal Presidente Nazionale;
    2. dal Vicepresidente Nazionale Vicario che, in assenza del Presidente, lo presiede;
    3. dai due Vicepresidenti Nazionali;
    4. dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di Segretario del Comitato e dal Vicesegretario Generale, senza diritto di voto, se non Consiglieri Nazionali;
    5. da tre Consiglieri Nazionali di estrazione regionale, che partecipano alle riunioni con rotazione periodica stabilita dal Consiglio Nazionale, nonché da tre Consiglieri Nazionali aventi residenza  a Roma;                                                                                                                                 
  2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale può essere convocato dal Presidente il competente Consigliere Nazionale di estrazione regionale,  per essere sentito su questioni di interesse della/e Regione/i di sua competenza, nonché su varie questioni relative al buon andamento delle Sezioni.
  3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa, di norma, almeno un membro del Collegio sindacale, senza diritto di voto. L’assenza non influisce sulla validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato.
Art. 31

Compiti dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale

  1. Il Vicesegretario Generale, con la collaborazione dell’Economo, redige il rendiconto mensile delle entrate e delle uscite, la previsione ed il consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, nonché il rendiconto economico patrimoniale della Presidenza Nazionale.
  2. Gli altri componenti possono essere incaricati dal Comitato Esecutivo Nazionale di svolgere determinate funzioni o di curare particolari trattazioni.

CAPO V - Compiti del Segretario Generale, Vicesegretario Generale, Economo e Responsabile Amministrativo del periodico Fiamme Gialle, Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

Art. 32

Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale:
    1. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci. Se riveste la carica di Consigliere Nazionale  ha diritto al voto;
    2. dirige e coordina  la struttura organizzativa della Presidenza Nazionale secondo le direttive del Presidente;
    3. firma, congiuntamente al Presidente Nazionale o al Vicepresidente Nazionale Vicario, i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale  e del Comitato Esecutivo Nazionale e, disgiuntamente, gli atti di ordinaria gestione della Presidenza Nazionale, in assenza del Presidente Nazionale;
    4. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
    5. sovraintende all’attività logistico-amministrativa;
    6. fa parte del Consiglio di Amministrazione del periodico dell’Associazione “Fiamme Gialle”, quale componente di diritto.
Art. 33

Vicesegretario Generale

  1. Il Vicesegretario Generale:                                                                                         
    1. è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, ed é scelto tra i soci. Se riveste la carica di Consigliere Nazionale ha diritto al voto;
    2. provvede:                           
      1. all’attività logistico-amministrativa della Presidenza Nazionale e del periodico dell’Associazione “Fiamme Gialle”, avvalendosi della collaborazione rispettivamente dell’Economo e del Responsabile Amministrativo del citato periodico, secondo i principi della buona amministrazione;
      2. a quanto previsto dall’art. 31, comma1;
    3. svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, in assenza del Segretario Generale;
    4. cura la buona conservazione dell’archivio e dei beni della Presidenza Nazionale e del periodico “Fiamme Gialle”.
Art. 34

Economo e Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”

  1. L’Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”, nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ciascuno per la parte di competenza:
    1. curano la tenuta delle scritture contabili;
    2. provvedono al servizio di cassa e collaborano con il Vicesegretario Generale nella  redazione del rendiconto mensile delle entrate e delle uscite, della previsione annuale delle entrate e delle uscite, del consuntivo annuale delle entrate e delle uscite nonché del rendiconto economico-patrimoniale della Presidenza Nazionale e del periodico “Fiamme Gialle”;
    3. custodiscono ed aggiornano gli inventari dei beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale e del periodico “Fiamme Gialle”.
  2. L’Economo della Presidenza Nazionale ed il Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle” hanno  facoltà, ciascuno, di tenere in cassa, per le esigenze correnti, una disponibilità non superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Consiglio di Amministrazione. Gli importi eccedenti sono depositati in un istituto di credito o versati sul conto corrente postale, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio di Amministrazione, con le firme disgiunte del Presidente Nazionale e dell’Economo della Presidenza Nazionale o del Responsabile Amministrativo del periodico “Fiamme Gialle”.
Art. 35

Centro di Assistenza Legale e Pensionistica

  1. Il Centro di Assistenza Legale e Pensionistica ha compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia pensionistica a favore degli associati in quiescenza.
  2. Il responsabile del Centro, il cui incarico è gratuito:
    1. è scelto tra professionisti di sicura competenza ed è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
    2. presenta, annualmente, al Consiglio Nazionale una relazione sull’attività svolta.
  3. L’incarico, le condizioni del rapporto con gli associati in quiescenza, la durata, le cause ed i termini dell’eventuale risoluzione del mandato sono regolati con apposita convenzione, approvata dal Consiglio Nazionale.
  4. I Consiglieri Nazionali di estrazione regionale possono istituire, nel territorio di competenza, analoga attività attenendosi, compatibilmente, a quanto previsto nei precedenti commi 1, 2 e 3, informando la Presidenza Nazionale.

CAPO VI - Collegio dei Sindaci

Art. 36

Sede e composizione

  1. Il Collegio dei Sindaci ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono, nel loro ambito, il proprio Presidente. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali.
Art. 37

Compiti

  1. Il Collegio dei Sindaci:
    1. ha il compito di verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa documentazione;
    2. esegue, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. L’esito del controllo è riportato in un processo verbale che deve essere consegnato al Vicesegretario Generale;
    3. presenta al Consiglio Nazionale una relazione sul  consuntivo delle entrate e delle spese dell’esercizio decorso, al termine di ogni esercizio finanziario;
    4. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed uno dei componenti può presenziare alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale come uditore.
  2. Il Vicesegretario Generale comunica al Segretario Generale ed al Comitato Esecutivo Nazionale le eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci, in sede di controllo.

CAPO VII - Collegio dei Probiviri

Art. 38

Sede e composizione

  1. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri, che eleggono, nel loro ambito, il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali.
Art. 39

Compiti

  1. Il Collegio dei Probiviri:
    1. delibera, in ultima istanza, sul ricorso di cui all’art. 12, comma 2;
    2. si pronuncia su qualsiasi questione che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo Nazionale deferiscono al suo parere.
  2. La deliberazione ed il parere di cui al comma 1 devono essere espressi a maggioranza entro sessanta giorni dalla loro ricezione e riportati in un processo verbale, firmato da tutti gli intervenuti.
  3. La deliberazione di cui al comma 1, lettera a., deve essere notificata, per iscritto, all’interessato a cura della Presidenza Nazionale.
  4. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione, chiedendo agli organi centrali e periferici dell’Associazione che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.
  5. Uno dei componenti del Collegio dei Probiviri può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

CAPO VIII - Sezione

Art. 40

Generalità ed organizzazione 

  1. La Sezione è l’organo periferico che realizza le finalità dell’Associazione.  
  2. L’istituzione della Sezione è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale, il quale, durante la fase costitutiva, nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.
  3. L’identificazione della Sezione è determinata dalla sua intitolazione e dalla località ove ha sede.
  4. La Sezione non può avere meno di quindici soci con diritto al voto.
  5. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; è il responsabile dell’organizzazione e del suo funzionamento. E’ coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza e che assolve gli incarichi affidatigli.
  6. Il territorio di competenza della Sezione corrisponde, in linea di massima, a quello del Comune ove è ubicata e può estendersi a quelli limitrofi. Nelle grandi città, qualora il numero dei soci della Sezione sia superiore a cinquecento, possono essere costituite altre Sezioni, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Il requisito della territorialità comunale non è richiesto per la costituzione della Sezione da parte di ex ospiti del Collegio per gli Orfani della Guardia di Finanza di Loreto e per quelle ubicate all'estero.
  7. La Sezione può essere intitolata, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, ai  caduti in guerra, in servizio o decorati al valor militare o civile o che, comunque, si siano distinti per meriti eccezionali, acquisiti nel corso del servizio svolto nella Guardia di Finanza o nell’Associazione.
  8. La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale per il tramite del Consigliere Nazionale di estrazione regionale competente per la Regione o gruppo di Regioni, da almeno quindici soci ordinari, di cui almeno dieci aspiranti non ancora soci dell’Associazione, residenti nel Comune o Comuni limitrofi ove la Sezione dovrebbe essere istituita.
  9. In caso di scioglimento di una Sezione i soci della stessa potranno essere iscritti di diritto, a domanda, ad altra Sezione secondo quanto previsto all’art. 4. La carica sociale eventualmente ricoperta presso la disciolta Sezione, costituisce requisito valido ai fini della rieleggibilità.
Art. 41

Compiti

  1. La Sezione, oltre a quanto previsto dall’art. 15, programma ed attua le sue iniziative nel rispetto dello Statuto.
  2. Il programma annuale di Sezione, in ogni caso, comprende le iniziative e le attività di rilievo, tra le quali assumono particolare importanza quelle indicate all’art. 2, lett. i., l. ed m., nonché quelle emerse nel corso delle riunioni indette dal competente Consigliere Nazionale di estrazione regionale.
  3. La Sezione deve corrispondere, per motivi d’ufficio, direttamente con gli organi centrali dell’Associazione, informando, per conoscenza, nei casi previsti dallo Statuto ed in quelli più rilevanti, il Vicepresidente Nazionale ed il Consigliere Nazionale di estrazione regionale, salvo i necessari ed opportuni contatti con i competenti Comandi territoriali della Guardia di Finanza.
  4. La Sezione tiene aggiornati il registro o schedario dei soci ed il giornale di cassa, dove sono registrati tutti i fatti contabili, l’inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali e quelli della previsione delle entrate e delle uscite, nonché del consuntivo delle entrate e delle spese.
Art. 42

Consiglio di Sezione

  1. Il Consiglio di Sezione:
    1. esercita, su delega dell’Assemblea dei soci, la potestà deliberante in sede periferica;
    2. sovrintende all’andamento generale della Sezione;
    3. approva il programma annuale delle attività della Sezione e fissa i criteri ai quali occorre attenersi per la gestione della stessa;
    4. è l’organo che regola la vita della Sezione ed autorizza le spese che eccedono l’ordinaria amministrazione.
  2. Il Consiglio di Sezione è composto da:
    1. il Presidente ed il Vicepresidente della Sezione;
    2. un Consigliere ogni venticinque soci, con un minimo non inferiore a due ed un massimo di cinque. Eventuali casi si deroga saranno sottoposti alla preventiva decisione del Comitato Esecutivo.
  3. Il Consiglio di Sezione:
    1. è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta si renda necessario;
    2. predispone il programma delle attività sociali, compatibilmente con le prevedibili risorse finanziarie disponibili, la previsione delle entrate e delle uscite, il consuntivo delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico-patrimoniale;
    3. può stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, rispetto alla quota sociale, qualora si renda necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie.
  4. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri svolgono funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e, per quanto possibile, con l’osservanza delle medesime norme.
Art. 43

Comitato Esecutivo di Sezione

  1. Nella Sezione, con almeno cinquecento soci, può essere costituito, in seguito a deliberazione del Consiglio di Sezione, un Comitato Esecutivo di Sezione composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e quattro membri del Consiglio di Sezione, con compiti e funzionamento analoghi, per quanto possibile, a quelli del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitato si riunisce ogni volta si renda necessario.
Art. 44

Nucleo

  1. Il Nucleo raccoglie un numero di soci, di massima, non inferiore ad otto. Esso prende la denominazione del Comune nel quale è costituito e, di norma, fa parte della Sezione ubicata nel Comune più vicino, dalla quale dipende ai fini gestionali e patrimoniali.
  2. L’istituzione di un Nucleo è disposta, per validi motivi, dal Consiglio di Sezione e deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
  3. Il Nucleo, che può avere una sede propria, è retto da un fiduciario nominato dal Consiglio di Sezione. Egli è il tramite tra il Presidente di Sezione ed i soci del Nucleo e può partecipare alle riunioni del Consiglio.
  4. Il Consiglio di Sezione, per gravi motivi, può deliberare lo scioglimento del Nucleo da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale che ne determina anche la decorrenza.
Art. 45

Verbali di riunione

  1. I verbali delle riunioni del Consiglio di Sezione e del Comitato Esecutivo di Sezione, se costituito, sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Sezione e trasmessi, in copia, al Comitato Esecutivo Nazionale e, per notizia, al Consigliere Nazionale di estrazione regionale, entro trenta giorni.
Art. 46

Nomina e compiti del Segretario e dell’Economo della Sezione

  1. Il Segretario e l’Economo della Sezione sono nominati, su proposta del Presidente della Sezione, dal Consiglio di Sezione. I compiti connessi possono essere svolti da qualsiasi socio, il quale, se non Consigliere, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
  2. Il Segretario della Sezione svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale (artt. 32 e 33).
  3. L’Economo della Sezione:
    1. svolge, per quanto possibile, compiti analoghi a quelli previsti per l’Economo della Presidenza Nazionale (art. 34);
    2. ha facoltà di tenere in cassa, per esigenze correnti, una disponibilità non superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Gli importi eccedenti sono depositati su un conto corrente o libretto bancario o postale, con le firme disgiunte del Presidente della Sezione e dell’Economo.
Art. 47

Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sidaci:
    1. è costituito: per le Sezioni con un numero di soci aventi diritto al voto   superiore a centocinquanta unità, da tre Sindaci effettivi e da due  supplenti e, per le Sezioni con un numero di soci aventi diritto al voto inferiore a centocinquanta unità, da un Sindaco effettivo e da uno supplente;
    2. ha il compito di:
      • (1)verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa documentazione;
      • (2)eseguire, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la corrispondenza di  cassa e l’esistenza dei    valori e dei titoli di proprietà sociale. L’esito del controllo è riportato in un processo verbale che  deve essere consegnato al Segretario-economo;         
      • (3)presentare all’Assemblea dei soci una relazione sul consuntivo delle entrate e delle spese dell’esercizio decorso, al termine di ogni esercizio finanziario;
      • (4)partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio  di Sezione.
  2. Il Segretario e/o Economo comunica al Consiglio di Sezione le eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci in sede di controllo.

 

CAPO IX - Cariche onorarie

Art. 48

Procedimento di nomina

  1. Il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti Nazionali ed i Consiglieri Nazionali Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale. I Presidenti di Sezione Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale. 
  2. Per la nomina alla carica onoraria è richiesto l’esercizio della funzione per almeno un mandato.
  3. La proposta per la nomina a Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale e Consigliere Nazionale Onorario può essere avanzata da qualsiasi socio che rivesta una carica sociale centrale; quella per la nomina a Presidente di Sezione Onorario da un singolo socio, con l’approvazione del competente Consiglio di Sezione. Le proposte debbono adeguatamente essere motivate.
Powered by Duck Informatica - time: 79ms