Titolo VII - Disposizioni Finali E Transitorie

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 76

Scioglimento dell’Associazione

  1. Il Consiglio Nazionale, qualora constati l’impossibilità di conseguire gli scopi sociali, sentita l’Autorità Tutoria, indice un referendum per proporre l’eventuale scioglimento dell’Associazione. La conseguente destinazione del patrimonio sociale sarà devoluta ai sensi dell’art. 49, comma 4.
  2. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Art. 77

Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione sono proposte da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale o dei soci aventi diritto al voto e sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 78

Deroghe

  1. La nuova composizione del Consiglio di Sezione entra in vigore all’atto del rinnovo delle cariche sociali periferiche.
Art. 79

Entrata in vigore dello Statuto

  1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data del Decreto di approvazione.
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