Sono Organi Centrali dell’Associazione:
a. La Presidenza Nazionale, che comprende:
b. il Consiglio Nazionale
c. il Comitato Esecutivo Nazionale
d. il Collegio dei Sindaci
e. il Collegio dei Probiviri
f. il Consiglio di Amministrazione del periodico "Fiamme Gialle".
2. La Presidenza Nazionale, per specifiche e comprovate esigenze, con delibera del Consiglio Nazionale, può avvalersi di personale esterno all'Associazione.
3. La Presidenza Nazionale si avvale, per il coordinamento territoriale, dei Consiglieri Nazionali di estrazione regionale e, per lo svolgimento di incarichi specifici, dei Consiglieri Nazionali con residenza a Roma.
4. Il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Redazione del periodico "Fiamme Gialle" hanno sede presso la Presidenza Nazionale.
5. Le funzioni amministrative, centrali e periferiche, del Segretario, del Vicesegretario e dell'Economo possono essere ricoperte dai soci non eletti alle cariche sociali.
6. Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale, il Consigliere Nazionale e la Sezione, ciascuno al proprio livello:
a. si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
b. promuovono iniziative per la solidarietà, l'assistenza in ogni settore e l'associazionismo e partecipano, nei limiti delle possibilità, ad attività di volontariato, di protezione civile e di sicurezza urbana;
c. intervengono alle cerimonie ufficiali dei Comandi della Guardia di Finanza e degli organi Istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti delle Forze Armate e di Polizia;
d. concorrono a mantenere viva la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo e delle attività svolte dall'Associazione;
e. intrattengono rapporti con il competente Comando territoriale della Guardia di Finanza.
7. La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Il socio che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.
8. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la decadenza di tutti gli Organi Centrali di cui all'art. 14.
9. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.
10. Tutte le altre cariche sociali elettive, che per qualsiasi ragione rimangano vacanti, sono ricoperte dal socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza si procede a nuove elezioni.
11. Sono delegati ad esercitare la potestà deliberante:
a. il Consiglio Nazionale;
b. il Consiglio di Sezione.
12. Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio di Sezione deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia, trasparenza e reciproco rispetto.
13. Al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Sezione rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dallo Statuto, gli altri organi dell'Associazione.